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STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
IKIGAI SAILING


COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1)

Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata “Ikigai Sailing Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in Roma, alla Via delle Terme Deciane n. 8; essa è retta dal presente statuto e si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo l’Associazione può istituire sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2)

L’Associazione può svolgere attività nei settori dello sport e della promozione sportiva in genere in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche. La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 3)

L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Articolo 4)

Sono compiti dell’Associazione:

- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva in genere con particolare finalità ed interesse per la vela, sportiva e non;

- avanzare proposte agli Enti Sportivi e pubblici per un’adeguata programmazione sportiva sul territorio;

- organizzazione di attività sportive in genere: corsi di formazione, seminari, gare, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni per la pratica e la diffusione degli sport praticati, sia in ambienti pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto;

- promozione, diffusione e pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire il rapporto tra Soci;

- edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

- gestire uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell’Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci.

Articolo 5)

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Tutti i Soci sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Articolo 6)

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Articolo 7)

La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All’atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Nel caso la domanda venga respinta l’interessato, entro 7 giorni, potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 6) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all’Assemblea dei Soci.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione; le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Articolo 8)

La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle Assemblee Sociali, a votare alle Assemblee Sociali (solo i maggiorenni); a far parte dell’elettorato attivo e passivo (solo i maggiorenni); a concorrere alle Cariche Sociali (solo i maggiorenni); a frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie a partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9)

Tutti i Soci sono uguali e sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale;

- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;

- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 10)

I Soci cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

- quando, con la loro condotta o con azioni ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l’Associazione, destabilizzano la normale vita associativa o costituiscono ostacolo al buon andamento o al buon nome del sodalizio;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

La radiazione verrà deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il Socio ed il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

L’espulsione è comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea dei Soci nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11)

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  • dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;

  • da eventuali proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e da altre entrate di carattere commerciale;

  • da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici, erogazioni, donazioni, lasciti diversi;

  • da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;

  • da eventuali fondi di riserva.

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Articolo 12)

Le somme versate per la tessera e per le quote e contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 13)

Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Articolo 14)

L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Articolo 15)

Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA
Articolo 16)

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

- elegge il Consiglio Direttivo;

- procede alla nomina delle Cariche Sociali;

- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;

- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;

- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Articolo 17)

L’Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;

  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Articolo 18)

L’Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

L’Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 19)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio Direttivo mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Articolo 20)

Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR). I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Articolo 21)

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 10 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22)

Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. I membri del Consiglio sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione Sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Articolo 23)

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;

  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

  • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;

  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;

  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

  • la fissazione delle quote sociali;

  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

  • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;

  • la delibera sull’ammissione di nuovi soci;

  • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Articolo 24)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Articolo 25)

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, fin da subito Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 26)

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 27)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), sarà devoluto per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 19) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28)

Si stabilisce che l’Associazione si affilia ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e/o alle Federazioni e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti; si conforma inoltre alle norme ed alle direttive dello stesso C.O.N.I.. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni/Enti/C.O.N.I., dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Articolo 29)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 30)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.

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